I DIRITTI DEI BAMBINI
LA CONVENZIONE O.N.U. PER I DIRITTI DELL'INFANZIA
Preambolo
Gli Stati parti alla presente Convenzione:
Considerando che, in conformità con i principi proclamati nella Carta delle
Nazioni Unite il riconoscimento della dignità inerente a tutti i membri della
famiglia umana nonché l'uguaglianza e il carattere inalienabile dei loro
diritti sono le fondamenta della libertà, della giustizia e della pace nel
mondo.
Tenendo presente che i popoli delle Nazioni Unite hanno ribadito nella Carta
la loro fede nei diritti fondamentali dell'uomo e nella dignità e nel valore
della persona umana e hanno risolto di favorire il progresso sociale e di
instaurare migliori condizioni di vita in una maggiore libertà,
Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti
dell'Uomo e nei Patti internazionali relativi ai Diritti dell'Uomo hanno
proclamato e hanno convenuto che ciascuno può avvalersi di tutti i diritti e di
tutte le libertà che vi sono enunciate, senza distinzione di sorta in
particolare di razza, di colore, di sesso, di lingua, di religione, di opinione
politica o di ogni altra opinione, di origine nazionale o sociale, di ricchezza,
di nascita o di ogni altra circostanza,
Rammentando che nella Dichiarazione Universale dei Diritti dell'Uomo, le
Nazioni Unite hanno proclamato che l'infanzia ha diritto a un aiuto e a
un'assistenza particolari,
Convinti che la famiglia, unità fondamentale della società e ambiente
naturale per la crescita e il benessere di tutti i suoi membri e in particolare
dei fanciulli, deve ricevere la protezione e l'assistenza di cui necessita per
poter svolgere integralmente il suo ruolo nella collettività,
Riconoscendo che il fanciullo, ai fini dello sviluppo armonioso e completo
della sua personalità deve crescere in un ambiente familiare in un clima di
felicità, di amore e di comprensione,
In considerazione del fatto che occorre preparare pienamente il fanciullo ad
avere una sua vita individuale nella Società, ed educarlo nello spirito degli
ideali proclamati nella Carta delle Nazioni Unite, in particolare in uno spirito
di pace, di dignità, di tolleranza, di libertà, di uguaglianza e di solidarietà,
Tenendo presente che la necessità di concedere una protezione speciale al
fanciullo è stata enunciata nella Dichiarazione di Ginevra del 1924 sui diritti
del fanciullo e nella Dichiarazione dei Diritti del Fanciullo adottata
dall'Assemblea Generale il 20 novembre 1959 e riconosciuta nella Dichiarazione
Universale dei Diritti dell'Uomo nel Patto internazionale relativo ai diritti
civili e politici – in particolare negli articoli 23 e 24 - nel Patto
internazionale relativo ai diritti economici, sociali e culturali - in
particolare all'articolo 10 - e negli Statuti e strumenti pertinenti delle
Istituzioni specializzate e delle Organizzazioni internazionali che si
preoccupano del benessere del fanciullo,
Tenendo presente che, come indicato nella Dichiarazione dei
Diritti dell'Uomo il fanciullo, a causa della sua mancanza di maturità fisica e
intellettuale necessita di una protezione e di cure particolari, ivi compresa
una protezione legale appropriata, sia prima che dopo la nascita,
Rammentando le disposizioni della Dichiarazione sui principi sociali e
giuridici applicabili alla protezione e al benessere dei fanciulli, considerati
soprattutto sotto il profilo della prassi in materia di adozione e di
collocamento familiare a livello nazionale e internazionale; dell'insieme delle
regole minime delle Nazioni Unite relative all'amministrazione della giustizia
minorile (Regole di Pechino) e della Dichiarazione sulla protezione delle donne
e dei fanciulli in periodi di emergenza e di conflitto armato,
Riconoscendo che vi sono in tutti i paesi del mondo fanciulli che vivono in
condizioni particolarmente difficili e che è necessario prestare loro una
particolare attenzione,
Tenendo debitamente conto dell'importanza delle tradizioni e dei valori
culturali di ciascun popolo per la protezione e lo sviluppo armonioso del
fanciullo,
Riconoscendo l'importanza della cooperazione internazionale per il
miglioramento delle condizioni di vita dei fanciulli in tutti i paesi, in
particolare nei paesi in via di sviluppo,
Hanno convenuto quanto segue:
PRIMA PARTE

Articolo 1
Ai sensi della presente Convenzione s'intende per fanciullo
ogni essere umano in età inferiore ai diciotto anni, a meno che secondo le
leggi del suo Stato, sia divenuto prima maggiorenne.
Articolo 2
1. Gli Stati parti
s'impegnano a rispettare i diritti che sono enunciati nella presente Convenzione
ed a garantirli ad ogni fanciullo nel proprio ambito giurisdizionale, senza
distinzione alcuna per ragioni di razza, di colore, di sesso, di lingua, di
religione, di opinione politica o di altro genere, del fanciullo o dei suoi
genitori o tutori, della loro origine nazionale, etnica o sociale, della loro
ricchezza, della loro invalidità, della loro nascita o di qualunque altra
condizione.
2. Gli Stati parti devono
adottare ogni misura appropriata per assicurare che il fanciullo sia protetto
contro ogni forma di discriminazione o di sanzione motivata dallo status, le
attività, le opinioni espresse o il credo dei suoi genitori, dei suoi tutori o
di membri della sua famiglia.
Articolo 3
1. In tutte le decisioni
riguardanti i fanciulli che scaturiscano da istituzioni di assistenza sociale,
private o pubbliche, tribunali, autorità amministrative o organi legislativi,
l'interesse superiore del fanciullo deve costituire oggetto di primaria
considerazione.
2. Gli Stati parti
s'impegnano ad assicurare al fanciullo la protezione e le cure necessarie al suo
benessere, tenuto conto dei diritti e dei doveri dei suoi genitori, dei tutori
legali o di qualsiasi altra persona legalmente responsabile di esso, e, a tal
fine, prenderanno ogni misura appropriata di carattere legislativo e
amministrativo.
3. Gli Stati parti si
impegnano ad assicurare che le istituzioni, i servizi e le strutture
responsabili della cura e della protezione dei fanciulli siano conformi ai
criteri normativi fissati dalle autorità competenti, particolarmente nei campi
della sicurezza e dell'igiene e per quanto concerne la consistenza e la
qualificazione del loro personale nonché l'esistenza di un adeguato controllo.
Articolo 4
Gli Stati parti si impegnano ad adottare ogni misura
appropriata di natura legislativa, amministrativa e d'altro genere per dare
attuazione ai diritti riconosciuti in questa Convenzione. Per quanto attiene i
diritti economici, sociali e culturali, gli Stati parti adottano tali misure in
tutta la gamma delle risorse di cui dispongono e, all'occorrenza, nel quadro
della cooperazione internazionale.
Articolo 5
Gli Stati parti rispettano le responsabilità, i diritti ed i
doveri dei genitori o, all'occorrenza, dei membri della famiglia allargata o
della comunità, secondo quanto previsto dalle usanze locali, dei tutori o delle
altre persone legalmente responsabili del fanciullo, di impartire a
quest'ultimo, in modo consono alle sue capacità evolutive, l'orientamento ed i
consigli necessari all'esercizio dei diritti che gli riconosce la presente
Convenzione.
Articolo 6
1. Gli Stati parti
riconoscono che ogni fanciullo ha un diritto innato alla vita.
2. Gli Stati parti si
impegnano a garantire nella più ampia misura possibile la sopravvivenza e lo
sviluppo del fanciullo.
Articolo 7
1. il fanciullo dovrà
essere registrato immediatamente dopo la nascita ed a partire da essa avrà
diritto ad un nome, ad acquisire una nazionalità e, nella misura del possibile,
a conoscere i propri genitori ed essere da essi accudito.
2. Gli Stati parti
assicureranno l'attuazione di questi diritti in conformità alle loro
legislazioni nazionali ed agli obblighi derivanti dagli strumenti internazionali
applicabili in materia, in particolare in quelle situazioni in cui il fanciullo
si troverebbe altrimenti privo di nazionalità.
Articolo 8
1. Gli Stati parti
s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo di conservare la propria
identità, nazionalità, nome e relazioni familiari, quali riconosciuti per
legge, senza interferenze illegali.
2. Se il fanciullo viene
illegalmente privato degli elementi costitutivi della sua identità o di alcuni
di essi, gli Stati parti forniranno adeguata assistenza e tutela affinché venga
sollecitamente ristabilita la sua identità.
Articolo 9
1. Gli Stati parti devono
assicurare che il il fanciullo non venga separato dai suoi genitori contro la
loro volontà, a meno che le autorità competenti non decidano, salva la
possibilità di presentare ricorsi contro tale decisione all'autorità
giudiziaria, in conformità alle leggi ed alle procedure applicabili, che tale
separazione risulti necessaria nell'interesse superiore del fanciullo. Una
decisione in tal senso può risultare necessaria in casi particolari, quelli in
cui si verifichino episodi di maltrattamento o di negligenza da parte di
genitori nei confronti del fanciullo o qualora, i genitori vivano separati, sia
necessario fissare il luogo e la residenza del fanciullo.
2. In qualsiasi
procedimento relativo ai casi previsti nel paragrafo 1, tutte le parti
interessate devono avere la possibilità di partecipare al dibattimento e di
esporre le loro ragioni.
3. Gli Stati parti
debbano rispettare il diritto del fanciullo separato da entrambi i genitori o da
uno di essi di mantenere relazioni personali e contatti diretti in modo regolare
con entrambi i genitori, salvo quando ciò sia contrario all'interesse superiore
del fanciullo.
4. Allorquando tale
separazione consegua da misure adottate da uno Stato parte, quali la detenzione,
la reclusione, l'esilio, la deportazione o la morte (inclusa la morte per
qualsiasi causa sopravvenuta nel corso della detenzione) di entrambi i genitori
o di uno di essi, o del fanciullo, tale Stato parte, su richiesta, fornirà ai
genitori, al fanciullo o, all'occorrenza, ad un altro membro della famiglia, le
informazioni essenziali relative al luogo in cui si trovino il membro o i membri
della famiglia, a meno che la divulgazione di queste informazioni non risulti
pregiudizievole al benessere del fanciullo. Gli Stati parti devono accertarsi
inoltre che la presentazione di tale domanda non comporti di per sé alcuna
conseguenza negativa per la persona o le persone interessate.
Articolo 10
1. In conformità
all'obbligo che incombe agli Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo
9, qualunque richiesta presentata da un fanciullo o dai suoi genitori di entrare
in uno Stato parte o di lasciarlo ai fini della riunificazione della famiglia
verrà presa in esame dagli Stati parti in modo favorevole, con spirito
umanitario e sollecitudine. Gli Stati parti si accerteranno inoltre che la
presentazione di tale domanda non comporti conseguenze negative per i
richiedenti ed i membri della loro famiglia.
2. Un fanciullo i cui
genitori risiedano in Stati diversi deve avere il diritto di mantenere, salvo
circostanze eccezionali, relazioni personali e contatti diretti regolari con
entrambi i genitori. A tal fine, e in conformità all'obbligo che incombe agli
Stati parti in virtù del paragrafo 1 dell'articolo
9, gli Stati parti
s'impegnano a rispettare il diritto del fanciullo o dei suoi genitori di
lasciare qualsiasi paese, compreso il proprio, e di far ritorno nel proprio
paese. Il diritto di lasciare qualsiasi paese può essere oggetto esclusivamente
alle restrizioni previste dalla legge, che risultino necessarie per proteggere
la sicurezza nazionale, l'ordine pubblico, la salute o la moralità pubblica, o
i diritti e le libertà altrui, e che risultino compatibili con gli altri
diritti riconosciuti nella presente Convenzione.
Articolo 11
1. Gli Stati parti devono
adottare le misure appropriate per lottare contro i trasferimenti illeciti
all'estero di fanciulli ed il loro mancato rientro (nei paesi d'origine).
2. A tal fine, gli Stati
parti promuoveranno la conclusione di accordi bilaterali o multilaterali o
l'adesione agli accordi esistenti.
Articolo 12
1. Gli Stati parti devono
assicurare al fanciullo capace di formarsi una propria opinione il diritto di
esprimerla liberamente ed in qualsiasi materia, dando alle opinioni del
fanciullo il giusto peso in relazione alla sua età ed al suo grado di maturità.
2. A tal fine, verrà in
particolare offerta al fanciullo la possibilità di essere ascoltato in
qualunque procedimento giudiziario o amministrativo che lo riguardi, sia
direttamente, sia tramite un rappresentante o un'apposita istituzione, in
conformità con le regole di procedura della legislazione nazionale.
Articolo 13
1. Il fanciullo ha
diritto alla libertà di espressione. Questo diritto comprende la libertà di
ricercare, ricevere e diffondere informazioni e idee di ogni genere, a
prescinderne dalle frontiere, sia verbalmente che per iscritto o a mezzo stampa
o in forma artistica o mediante qualsiasi altro mezzo scelto dal fanciullo.
2. L'esercizio di questo
diritto può essere sottoposto a talune restrizioni, che però siano soltanto
quelle previste dalla legge e quelle necessarie:
- a) al rispetto dei
diritti e della reputazione altrui;
- b) alla salvaguardia
della sicurezza nazionale o dell'ordine pubblico, della salute o della moralità
pubblica.
Articolo 14
1. Gli Stati parti devono
rispettare il diritto del fanciullo alla libertà di pensiero, di coscienza e di
religione.
2. Gli Stati parti devono
rispettare il diritto e il dovere dei genitori o alla occorrenza, dei tutori, di
guidare il fanciullo nell'esercizio del diritto sopramenzionato in modo consono
alle sue capacità evolutive.
3. La libertà di
manifestare la propria religione o le proprie convinzioni può essere sottoposta
solo a quelle limitazioni di legge necessarie a proteggere l'ordine pubblico, la
sicurezza, la salute e la moralità pubblica, e le libertà ed i diritti
fondamentali altrui.
Articolo 15
1. Gli Stati parti
riconoscono i diritti del fanciullo alla libertà di associazione e alla libertà
di riunione pacifica.
2. L'esercizio di questi
diritti non può essere sottoposto a restrizioni di sorta, salvo quelle previste
dalla legge e che risultino necessarie in una società democratica,
nell'interesse della sicurezza nazionale, della sicurezza pubblica o dell'ordine
pubblico, o per proteggere la salute o la moralità pubblica, o i diritti e le
libertà altrui.
Articolo 16
1. Nessun fanciullo potrà
essere sottoposto ad interferenze arbitrarie o illegali nella sua vita privata,
nella sua famiglia, nella sua casa o nella sua corrispondenza, né a lesioni
illecite del suo onore e della sua reputazione.
2. Ogni fanciullo ha
diritto ad essere tutelato dalla legge contro tali interferenze o atteggiamenti
lesivi.
Articolo 17
Gli Stati parli riconoscono l'importante funzione svolta dai
mass-media e devono assicurare che il fanciullo abbia accesso a informazioni e a
programmi provenienti da diverse fonti nazionali ed internazionali, in
particolare a quelli che mirano a promuovere il suo benessere sociale,
spirituale e morale nonché la sua salute fisica e mentale. A tal fine, gli
Stati parti devono:
- a) incoraggiare i
mass-media a diffondere un'informazione e programmi che presentino un'utilità
sociale e culturale per il fanciullo e che risultino conformi allo spirito
dell'articolo 29;
- b) incoraggiare la
cooperazione internazionale allo scopo di promuovere la produzione, lo scambio e
la diffusione di un'informazione e di programmi di questa natura provenienti da
diverse fonti culturali, nazionali ed internazionali;
- c) incoraggiare la
produzione e la diffusione di libri per ragazzi;
- d) incoraggiare i
mass-media a prestare particolare attenzione ai bisogni linguistici dei bambini
autoctoni o appartenenti a minoranze,
- e) promuovere
l'elaborazione di appropriati principi direttivi destinati a tutelare il
fanciullo contro l'informazione ed i programmi che nuocciano al suo benessere,
tenuto conto delle disposizioni degli articoli 13 e
18.
Articolo 18
1. Gli Stati parti si
devono adoperare al massimo per garantire il riconoscimento del principio
secondo cui entrambi i genitori hanno comuni responsabilità in ordine
all'allevamento ed allo sviluppo del bambino. La responsabilità di allevare il
fanciullo e di garantire il suo sviluppo incombe in primo luogo ai genitori o,
all'occorrenza, ai tutori. Nell'assolvimento del loro compito essi debbono
venire innanzitutto guidati dall'interesse superiore del fanciullo.
2. Al fine di garantire e
di promuovere i diritti enunciati nella presente Convenzione, gli Stati parti
devono fornire un'assistenza adeguata ai genitori o ai tutori legali
nell'adempimento delle loro responsabilità in materia di allevamento del
fanciullo, e devono assicurare lo sviluppo di istituzioni e servizi per
l'assistenza all'infanzia.
3. Gli Stati parti devono
adottare appropriate misure per assicurare che i fanciulli i cui genitori
svolgano un'attività lavorativa abbiano il diritto di beneficiare di servizi e
di strutture destinati alla vigilanza dell'infanzia, se in possesso degli
appositi requisiti per usufruirne.
Articolo 19
1. Gli Stati parti
adotteranno ogni misura appropriata di natura legislativa, amministrativa,
sociale ed educativa per proteggere il fanciullo contro qualsiasi forma di
violenza, danno o brutalità fisica o mentale, abbandono o negligenza,
maltrattamento o sfruttamento, inclusa la violenza sessuale, mentre è sotto la
tutela dei suoi genitori, o di uno di essi, del tutore o dei tutori o di
chiunque altro se ne prenda cura.
2. Tali misure proiettive
comprenderanno, all'occorrenza, procedure efficaci per l'istituzione di
programmi sociali miranti a fornire l'appoggio necessario al fanciullo ed a
coloro ai quali è affidato, nonché per altre forme di prevenzione e ai fini di
identificazione, di rapporto, di ricorso, d'inchiesta, di trattamenti e di
procedimenti nei casi di maltrattamento del fanciullo di cui sopra, e potranno
altresì comprendere procedure d'intervento giudiziario.
Articolo 20
1. Un fanciullo che venga
privato, permanentemente o temporaneamente del suo ambiente familiare o che nel
suo proprio interesse non possa essere lasciato in tale ambiente avrà diritto a
speciale protezione e assistenza da parte dello Stato.
2. Gli Stati parti
debbono garantire a tale fanciullo una forma di cura ed assistenza alternativa
in conformità alla loro legislazione nazionale.
3. Tale assistenza
alternativa può comprendere, tra l'altro, l'affidamento, la "kafala"
prevista dalla legge islamica, l'adozione o, in caso di necessità, la
sistemazione in idonee istituzioni per l'infanzia. Nella scolla di queste
soluzioni, si terrà debito conto della necessità di garantire una certa
continuità nell'educazione del fanciullo, nonché della sua origine cinica,
religiosa, culturale e linguistica.
Articolo 21
Gli Stati parti che riconoscono e/o autorizzano il sistema
dell'adozione devono accertarsi che l'interesse superiore del fanciullo
costituisca la principale preoccupazione in materia e devono:
- a) assicurare che
l'adozione del bambino venga autorizzata solo dalle autorità competenti che
verifichino, in conformità alla legge ed alle procedure applicabili e sulla
base di tutte le informazioni pertinenti ed attendibili, che l'adozione possa
aver luogo tenuto conto della situazione del fanciullo rispetto ai genitori, ai
parenti ed ai tutori e che, all'occorrenza, le persone interessate abbiano dato
il loro assenso consapevole all'adozione, dopo essersi avvalse delle
consultazioni e consigli necessari in materia;
- b) riconoscere che
l'adozione in un altro paese può essere considerato un mezzo alternativo di
assistenza al fanciullo, qualora questi non possa trovare accoglienza in una
famiglia affidataria o adottiva nel proprio paese d'origine, o non possa trovare
nel suddetto paese un'altra soddisfacente sistemazione;
- c) assicurare, in caso di
adozione in altro paese che il fanciullo fruisca di misure di tutela e di
condizioni equivalenti a quelle esistenti nel caso di adozione a livello
nazionale;
- d) prendere tutte le debite misure atte a garantire che, nell'adozione in un altro paese, la
sistemazione del fanciullo non comporti un lucro finanziario illecito per quanti
vi siano implicati;
- e) perseguire gli
obiettivi del presente articolo attraverso la stipula di accordi bilaterali o
multilaterali e compiere ogni sforzo in questo contesto per garantire che la
sistemazione del fanciullo in un altro paese venga seguita dalle autorità o
dagli organi competenti.
Articolo 22
1. Gli Stati parti devono
prendere appropriate misure per garantire al fanciullo che cerchi di ottenere lo
status di rifugiato o che sia consideralo rifugiato in virtù delle leggi e
procedure internazionali o interne, che sia solo o accompagnato dai genitori o
da qualsiasi altra persona, la fruizione di un'adeguata protezione ed assistenza
umanitaria per consentirgli strumenti internazionali relativi ai diritti umani o
di carattere umanitario, di cui i suddetti Stati siano parti.
2. A tal fine, gli Stati
parti devono fornire la cooperazione, che riterranno necessaria, ad ogni sforzo
compiuto dalle Nazioni Unite e dalle altre organizzazioni intergovernative e non
governative competenti che collaborano con l'organizzazione delle Nazioni Unite
per proteggere ed aiutare i fanciulli che si trovino in simili condizioni e per
rintracciare i genitori o altri membri della famiglia di qualsiasi bambino
rifugiato al fine di ottenere le informazioni necessarie alla riunificazione
della famiglia. Nei casi in cui non vengano ritrovati né, i genitori, né,
alcun altro membro della famiglia, deve essere accordata al fanciullo, in base
ai principi enunciati nella presente Convenzione, la stessa proiezione di cui
unisca qualunque fanciullo privato per qualsiasi ragione, temporaneamente o
permanentemente dell'ambiente familiare.
Articolo 23
1. Gli Stati parti
riconoscono che un fanciullo fisicamente o mentalmente disabile deve godere di
una vita soddisfacente che garantisca la sua dignità, che promuova la sua
autonomia e faciliti la sua partecipazione attiva alla vita della comunità.
2. Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo disabile cure speciali ed incoraggeranno e garantiranno
la concessione, nella misura delle risorse disponibili, ai fanciulli disabili in
possesso degli appositi requisiti ed a quanti se ne prendano cura,
dell'assistenza di cui sia stata fatta richiesta e che risulti adeguata alle
condizioni del fanciullo ed alle specifiche condizioni dei genitori o di altri
che si prendano cura di lui.
3. In relazione ai
particolari bisogni di un fanciullo disabile, l'assistenza fornita in conformità
al paragrafo 2 sarà gratuita, ogni qualvolta risulti possibile, tenuto conto
delle risorse finanziarie dei genitori o di quanti abbiano cura del fanciullo, e
sarà intesa ad assicurare che il fanciullo disabile possa efficacemente
disporre ed usufruire di istruzione, addestramento, cure sanitarie, servizi di
riabilitazione, preparazione ad un impiego ed occasioni di svago tendenti a far
raggiungere al fanciullo l'integrazione sociale e lo sviluppo individuale più
completo possibile, incluso lo sviluppo culturale e spirituale.
4. Gli Stati parti devono
promuovere nello spirito della cooperazione internazionale lo scambio di
informazioni adeguate nel campo delle cure sanitarie preventive, del trattamento
medio, psicologico e funzionale del fanciullo disabile fra cui la diffusione di
informazioni concernerli i metodi di riabilitazione ed i servizi di formazione
professionale, nonché, l'accesso a questi dati, allo scopo di consentire agli
Stati parti di migliorare le loro capacità e competenze e di ampliare la loro
esperienza in questi settori. A questo proposito, particolare attenzione sarà
rivolta alle esigenze dei paesi in via di sviluppo.
Articolo 24
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto del fanciullo al godimento dei più alti livelli
raggiungibili di salute fisica e mentale e alla fruizione di cure mediche
riabilitative. Gli Stati parti devono sforzarsi di garantire che il fanciullo
non sia privato del diritto di beneficiare di tali servizi.
2. Gli Stati parti si
sforzano di perseguire la piena situazione di questo diritto ed in particolare
devono prendere misure appropriale per:
- a) ridurre il tasso di
mortalità neo-natale ed infantile;
- b) garantire a tutti i
bambini la necessaria assistenza e cure mediche, con particolare riguardo allo
sviluppo ed ai servizi sanitari di base;
- c) combattere le malattie
e la malnutrizione nel quadro delle cure mediche di base mediante, tra l'altro,
l'utilizzo di tecniche prontamente disponibili e la fornitura di adeguati
alimenti nutritivi e di acqua potabile, tenuto conto dei rischi di inquinamento
ambientale;
- d) garantire appropriate
cure mediche alle madri in stato di gravidanza,
- e) garantire che tutti i
membri della società, in particolare i genitori ed i fanciulli, siano informati
sull'uso di conoscenze di base circa la salute e la nutrizione infantile, i
vantaggi dell'allattamento materno, l'igiene personale ed ambientale, la
prevenzione degli incidenti, e beneficino di un aiuto che consenta loro di
avvalersi di queste informazioni;
- f) sviluppare la medicina
preventiva, l'educazione dei genitori e l'informazione ed i servizi in materia
di pianificazione familiare.
3. Gli Stati parti devono
prendere tutte le misure efficaci ed appropriate per abolire le pratiche
tradizionali che possono risultare pregiudizievoli alla salute dei fanciulli.
4. Gli Stati parti
s'impegnano a promuovere e ad incoraggiare la cooperazione internazionale allo
scopo di garantire progressivamente la piena realizzazione del diritto
riconosciuto in questo articolo. A questo proposito i bisogni dei paesi in via
di sviluppo saranno tenuti in particolare considerazione.
Articolo 25
Gli Stati parti riconoscono al fanciullo sottoposto dalle
autorità competenti a cure, prevenzione o trattamento fisico o mentale, il
diritto ad un riesame periodico di tale trattamento e di qualsiasi altra
circostanza relativa alla sua sistemazione.
Articolo 26
1. Gli Stati parti
riconoscono ad ogni fanciullo il diritto di beneficiare della sicurezza sociale,
nonché, delle assicurazioni sociali, e devono prendere misure necessarie perché,
questo diritto venga pienamente realizzalo in conformità alla loro legislazione
interna.
2. Tali prestazioni
dovrebbero essere garantite, quando il caso lo richieda, tenuto conto delle
risorse e delle specifiche condizioni del fanciullo e delle persone responsabili
del suo mantenimento nonché, di ogni altra considerazione pertinente in materia
per quanto concerne la richiesta di prestazioni fatte dal fanciullo o a suo
nome.
Articolo 27
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto di ogni fanciullo ad un livello di vita sufficiente atto
a garantire il suo sviluppo fisico, mentale, spirituale, morale e sociale.
2. I genitori o le altre
persone aventi cura del fanciullo hanno primariamente la responsabilità di
assicurare, nei limiti delle loro possibilità e delle loro disponibilità
finanziarie, le condizioni di vita necessarie allo sviluppo del fanciullo.
3. Gli Stati parti, sulla
base delle condizioni nazionali e dei loro mezzi, devono prendere le misure
opportune per assistere i genitori del fanciullo o chi ne sia responsabile
nell'attuazione di questo diritto e, in caso di necessità, devono fornire
un'assistenza materiale e programmi di supporto in particolare per quel che
riguarda la nutrizione, il vestiario e l'alloggio.
4. Gli Stati parti
adotteranno appropriate misure al fine di assicurarsi della possibilità di
garantire il sostentamento del fanciullo da parte dei genitori o di altre
persone aventi una responsabilità finanziaria a tale riguardo, sia sul proprio
territorio che all'estero. In particolare, allorquando la persona avente una
responsabilità finanziaria nei confronti del fanciullo viva in un paese
diverso, gli Stati parti promuoveranno il ricorso ad accordi internazionali
nonché la stipula di trattati in materia e l'adozione di altri appropriati
strumenti.
Articolo 28
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto del fanciullo ad avere un'educazione e, nell'ottica della
progressiva piena realizzazione di tale diritto e sulla base di eguali
opportunità, devono in particolare:
- a) rendere l'istruzione
primaria gratuita ed obbligatoria per tutti;
- b) promuovere lo sviluppo
di varie forme di istruzione secondaria sia generale che professionale, renderle
utilizzabili ed accessibili a tutti i fanciulli, e adottare misure appropriate
quali l'introduzione della gratuità dell'insegnamento e l'offerta di
un'assistenza finanziaria nei casi di necessità;
- c) rendere l'istruzione
superiore accessibile a tutti sulla base delle capacità, con ogni mezzo
appropriato;
- d) rendere l'informazione
educativa e l'orientamento professionale disponibile ed alla parlata di tutti i
fanciulli;
- e) prendere provvedimenti
atti ad incoraggiare la regolare frequenza scolastica e la riduzione dei tassi
di abbandono.
2. Gli Stati parti devono
prendere ogni misura appropriata per assicurare che la disciplina scolastica
venga impartita rispettando la dignità umana del fanciullo ed in conformità
alla presente Convenzione.
3. Gli Stati parti devono
promuovere e favorire la cooperazione internazionale in materia di educazione,
in particolare al fine di contribuire all'eliminazione dell'ignoranza e
dell'analfabetismo nel mondo intero e facilitando l'accesso alle conoscenze
scientifiche e tecniche ed ai metodi di insegnamento. A questo proposito i
bisogni dei paesi in via di sviluppo devono essere tenuti in particolare
considerazione.
Articolo 29
1. Gli Stati parti
concordano sul fatto che l'educazione del fanciullo deve tendere a:
- a) promuovere lo sviluppo
della personalità del fanciullo, dei suoi talenti, delle sue attitudini mentali
e fisiche, in tutto l'arco delle sue potenzialità;
- b) inculcare nel
fanciullo il rispetto dei dritti dell'uomo e delle libertà
fondamentali, e dei principi enunciati nello Statuto delle Nazioni Unite;
- c) inculcare al fanciullo
il rispetto dei genitori, della sua identità, della sua lingua e dei suoi
valori culturali, nonché‚ il rispetto dei valori nazionali del paese in cui
vive, del paese di cui è originario e delle civiltà diverse dalla propria;
- d) preparare il fanciullo
ad assumere le responsabilità della vita in una società libera, in uno spirito
di comprensione, di pace di tolleranza, di uguaglianza tra i sessi e di amicizia
tra tutti i popoli, gruppi etnici, nazionali e religiosi, e persone di origine
autoctona;
- e) inculcare nel fanciullo il rispetto per l'ambiente naturale. 2.
Nessuna disposizione del presente articolo o dell'articolo 28
deve essere interpretata quale interferenza nella libertà degli individui e degli enti di
creare e dirigere istituzioni educative, a condizione che i principi enunciati
nel paragrafo 1 del presente articolo siano rispettati e che l'istruzione
impartita in tali istituii risulti conforme alle norme minime prescritte dallo
Stato.
Articolo 30
Negli Stati in cui esistano minoranze etniche, religiose o
linguistiche o persona di origine autoctona, il fanciullo che appartenga ad una
di queste minoranze o che sia autoctona non deve essere privato del diritto di
avere la propria vita culturale, di professare o praticare la religione o di
avvalersi della propria lingua in comune con gli altri membri del suo gruppo.
Articolo 31
1. Gli Stati parti
riconoscono al fanciullo il diritto al riposo ed allo svago, a dedicarsi al
gioco e ad attività ricreative proprie della sua età, ed a partecipare
liberamente alla vita culturale ed artistica.
2. Gli Stati parti devono
rispettare e promuovere il diritto del fanciullo a partecipare pienamente alla
vita culturale ed artistica ed incoraggiano l'organizzazione di adeguate attività
di natura ricreativa, artistica e culturale in condizioni di uguaglianza.
Articolo 32
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto del fanciullo ad essere protetto contro lo sfruttamento
economico e qualsiasi tipo di lavoro rischioso o che interferisca con la sua
educazione o che sia nocivo per la sua salute o per il suo sviluppo fisico,
mentale, spirituale, morale o sociale.
2. Gli Stati parti devono
prendere misure di natura legislativa, amministrativa, sociale ed educativa per
garantire l'applicazione di questo articolo. A tal fine, e tenuto conto delle
disposizioni pertinenti di altri strumenti internazionali, gli Stati parti
devono in particolare:
- a) fissare l'età minima
per essere ammessi ad un impiego;
- b) stabilire
un'appropriata disciplina in materia di orario e di condizioni di lavoro;
- c) stabilire pene o altre
sanzioni adeguate per garantire l'effettiva applicazione di questo articolo.
Articolo 33
Gli Stati parti devono adottare ogni appropriata misura di
carattere legislativo, amministrativo, sociale ed educativo, per proteggere i
fanciulli contro l'uso illecito di stupefacenti e di sostanze psicotrope, quali
risultano definite nelle convenzioni internazionali, e per prevenire l'impiego
di bambini nella produzione illegale e nel traffico di tali sostanze.
Articolo 34
Gli Stati parti s'impegnano a proteggere il fanciullo contro
ogni forma di sfruttamento sessuale e violenza sessuale. A tal fine gli Stati
parti devono prendere in particolare ogni misura adeguata su piano nazionale,
bilaterale e multilaterale, per prevenire:
- a) l'induzione o la
coercizione di un fanciullo per coinvolgerlo in attività sessuali illecite;
- b) lo sfruttamento dei
fanciulli nella prostituzione o in altre pratiche sessuali illecite;
- c) lo sfruttamento dei
fanciulli in spettacoli e materiali pornografici.
Articolo 35
Gli Stati parti devono prendere ogni misura appropriata su
piano nazionale, bilaterale e multilaterale per prevenire il rapimento, la
vendita o il traffico di fanciulli a qualsiasi fine o sotto qualunque forma.
Articolo 36
Gli Stati parti devono proteggere il fanciullo contro ogni
forma di sfruttamento pregiudizievole a qualsiasi aspetto del suo benessere.
Articolo 37
Gli Stati parti s'impegnano a garantire che:
- a) nessun fanciullo sia
soggetto a tortura o a trattamenti o punizioni crudeli, inumani o degradanti; né,
la pena capitale, né, l'ergastolo senza possibilità di liberazione debbano
venire irrogate per reati commessi da persone in età inferiore ai 18 anni;
- b) nessun fanciullo debba
essere privato della sua libertà illegalmente o arbitrariamente. L'arresto, la
detenzione o l'imprigionamento di un fanciullo devono venire utilizzati
esclusivamente come misura estrema, e per il periodo più breve possibile;
- c) qualsiasi fanciullo
privato della libertà debba essere trattato con umanità e rispetto per la
dignità umana, e secondo modalità che tengano conto delle persone della sua età.
In particolare qualsiasi fanciullo privato della libertà deve essere detenuto
separato dagli adulti, a meno che la soluzione contraria non sia considerata
preferibile nell'interesse superiore del fanciullo, e deve avere il diritto di
mantenere i contatti con la propria famiglia attraverso la corrispondenza e
visite, salvo circostanze particolari,
- d) qualsiasi fanciullo
privato della libertà debba avere il diritto di potersi prontamente avvalere
dell'assistenza legale o di qualsiasi altra natura, non che‚ del diritto di
contestare la legittimità di tale privazione di libertà davanti ad un
tribunale o un'altra autorità competente, indipendente e imparziale, e il
diritto ad una rapida decisione sul suo caso.
Articolo 38
1. Gli Stati parti
s'impegnano a rispettare ed a garantire il rispetto delle norme di diritto
internazionale umanitario applicabili nei casi di conflitto armato e la cui
tutela si estenda ai fanciulli.
2. Gli Stati parti devono
adottare ogni possibile misura per garantire che nessuna persona in età
inferiore ai l5 anni prenda direttamente parte alle ostilità.
3. Gli Stati parti devono
astenersi dal reclutare nelle forze armate qualsiasi persona che abbia compiuto
il 15mo anno di età ma non ancora il 18mo, gli Stati parti si sforzeranno di
dare la precedenza ai più anziani.
4. In conformità
all'obbligo che loro incombe in virtù del diritto internazionale, di proteggere
la popolazione civile durante i conflitti armati, gli Stati parti devono
prendere ogni possibile misura per garantire cura e protezione ai fanciulli
colpiti da un conflitto armato.
Articolo 39
Gli Stati parti adotteranno ogni appropriata misura al fine
di assicurare il recupero fisico e psicologico ed il reinserimento sociale di un
fanciullo vittima di qualsiasi forma di negligenza, di sfruttamento o di
sevizie, di tortura o di qualsiasi altra forma di trattamento o punizione
crudele, inumana o degradante, o di conflitto armato. Tale recupero e
reinserimento avrà luogo in un ambiente che favorisca la salute, il rispetto di
se e la dignità del fanciullo.
Articolo 40
1. Gli Stati parti
riconoscono il diritto del fanciullo accusato e riconosciuto colpevole di aver
violato la legge penale ad essere trattato in un modo che risulti atto a
promuovere il suo senso di dignità e valore, che rafforzi il suo rispetto dei
diritti umani e delle libertà fondamentali altrui, e che tenga conto della sua
età, nonché dell'esigenza di facilitare il suo reinserimento nella società e
di fargli assumere un ruolo costruttivo in seno a quest'ultima.
2. A tal fine, e tenuto
conto delle pertinenti disposizioni degli strumenti internazionali, gli Stati
parti devono garantire in particolare che:
- a) nessun fanciullo sia
perseguito, accusato o riconosciuto colpevole di aver infranto la legge penale a
causa di atti o omissioni che non erano proibiti dal diritto nazionale o
internazionale nel momento in cui furono commessi,
- b) qualsiasi fanciullo
sospetto o accusato di aver infranto la legge abbia almeno le seguenti garanzie:
- I. essere considerato
innocente fino a che la sua colpevolezza non sia stata legalmente provata;
- II. essere sollecitamente
e direttamente informato delle accuse a suo carico, o all'occorrenza, tramite i
suoi genitori o tutori, ed avere l'assistenza legale o di altra natura nella
preparazione e presentazione della sua difesa;
- III. avere la propria
causa istruita senza indugi da un organo giudiziario o da un'autorità
competente, indipendente e imparziale, in un'udienza equa e conforme alla legge,
in presenza del legale o con altra adeguata assistenza, a meno che ciò non sia
considerato contrario all'interesse superiore del fanciullo, ed in particolare,
in ragione della sua età o condizione, nonché di quella dei suoi genitori o
tutori;
- IV. non essere obbligato
a testimoniare o a confessarsi colpevole, interrogare o far interrogare i
testimoni a carico, ed ottenere la comparizione e la deposizione dei testimoni a
discarico, in condizioni di uguaglianza;
- V. se considerato
colpevole di aver infranto la legge penale, presentare appello contro tale
pronunciamento e qualsiasi provvedimento ad esso conseguente presso un'istanza
giuridica o a un'attività competente, indipendente e imparziale di grado più
elevato, come stabilito dalla legge,
- VI. avvalersi
dell'assistenza gratuita di un interprete, qualora non sia in grado di parlare o
di comprendere la lingua utilizzata;
- VII. avere il pieno
rispetto della sua "privacy" in tutte le fasi del procedimento.
3. Gli Stati parti devono
cercare di promuovere l'adozione di leggi, procedure, l'insediamento di autorità
e di istituzioni riguardanti in modo specifico i fanciulli
perseguiti o accusati o riconosciuti colpevoli di aver infranto la legge penale,
e in particolare s'impegneranno a:
- a) fissare un'età minima
al di sotto della quale i fanciulli devono essere considerati non capaci di
infrangere la legge penale;
- b) adottare misure, ogni
qualvolta risulti possibile ed auspicabile, per trattare i casi di tali
fanciulli senza far ricorso a procedimenti giudiziari, a condizione che il
diritto umano e le garanzie legali siano pienamente rispettati.
4. Saranno previste norme
relative alla tutela, all'orientamento e alla supervisione, alla consulenza,
all'affidamento familiare, a programmi di formazione educativa generale,
professionale nonché a soluzioni alternative al trattamento istituzionale, al
fine di garantire che i fanciulli vengano trattati in modo adeguato al loro
benessere e proporzionato sia alla loro specifica condizione sia al reato
commesso.
Articolo 41
Nessuna disposizione di questa Convenzione pregiudicherà il
dettato di qualsiasi normativa che risulti più favorevole alla realizzazione
dei diritti del fanciullo e che sia contenuta:
- a) nella legislazione di
uno Stato parte, oppure
- b) nel diritto
internazionale in vigore in quello Stato.
SECONDA PARTE

Articolo 42
Gli Stati parti si impegnano a far conoscere diffusamente i
principi e le norme della Convenzione, in modo attivo ed adeguato, tanto agli
adulti quanto ai fanciulli.
Articolo 43
1. Al fine di esaminare i
progressi compiuti dagli Stati parli nella realizzazione degli obblighi da essi
contratti in virtù della presente Convenzione, sarà istituito un Comitato sui
diritti del fanciullo, che svolgerà funzioni qui sotto indicate.
2. Il Comitato sarà
composto di 10 esperti di alta qualità morale e riconosciuta competenza nel
campo disciplinato dalla presente Convenzione. I membri del Comitato saranno
eletti dagli Stati parti tra i loro cittadini ed agiranno a titolo personale,
tenuto conto di un'equa ripartizione geografica nonché, dei principali
ordinamenti giuridici.
3. I membri del Comitato
saranno eletti a scrutinio segreto sulla base di una lista di persone designate
dagli Stati parti. Ciascuno Stato parte può designare una persona tra i suoi
cittadini.
4. La prima elezione dei
membri del Comitato avrà luogo non oltre 6 mesi a partire dalla data di entrata
in vigore della presente Convenzione e successivamente ogni due anni. Almeno
quattro mesi dalla data di ciascuna elezione, il Segretario generale delle
Nazioni Unite invierà una lettera agli Stati parti con l'invito a sottoporgli i
rispettivi nominativi entro due mesi. Il Segretario generale preparerà quindi
una lista in ordine alfabetico delle persone designate con l'indicazione degli
Stati parti che le hanno designate e la sottoporrà agli Stati parti della
Convenzione.
5. L'elezione sarà
effettuata nel corso di una riunione degli Stati parti convocata dal Segretario
generale nella sede delle Nazioni Unite. Alla riunione, per la validità della
quale si richiede il quorum dei due terzi degli Stati parti, risulteranno elette
quelle persone che avranno ottenuto il più alto numero di voti e la maggioranza
assoluta dei rappresentanti degli Stati presenti e votanti.
6. I membri del Comitato
saranno eletti per un periodo di quattro anni. Se vengono nuovamente designati,
sono rieleggibili. Il mandato di cinque dei membri eletti alla prima elezione
scadrà al termine di due anni; immediatamente dopo la prima elezione i nomi di
questi cinque membri saranno sorteggiati dal Presidente della riunione.
7. In caso di morte di un
membro del Comitato, o di sue dimissioni, o di suo impedimento ad assolvere il
proprio compito per qualsiasi altro motivo, lo Stato parte che ha designato tale
membro provvederà a designare un altro esperto tra i propri cittadini fino alla
scadenza del rispettivo mandato, su approvazione del Comitato.
8. Il Comitato adotta il
suo regolamento interno.
9. il Comitato elegge il
suo Ufficio per un periodo di due anni.
10. Le riunioni del
Comitato si terranno normalmente presso la sede delle Nazioni Unite o in
qualsiasi altro luogo appropriato deciso dal Comitato. Il Comitato terrà almeno
una riunione l'anno. La durata delle sessioni del Comitato è fissata e
modificata, se necessario, da una riunione degli Stati parti della presente
Convenzione, previa approvazione dell'Assemblea generale.
10 bis. Il Segretario
generale delle Nazioni Unite fornirà il personale necessario ed i locali atti
ad assicurare l'efficace adempimento delle funzioni del Comitato ai sensi della
presente Convenzione.
11. Con l'approvazione
dell'Assemblea generale, i membri del Comitato istituito ai sensi della presente
Convenzione, riceveranno emolumenti prelevati sul bilancio delle Nazioni Unite
nelle modalità ed alle condizioni stabilite dall'Assemblea generale, oppure gli
Stati parti sono responsabili delle spese dei membri del Comitato
nell'adempimento delle loro funzioni.
12. Gli Stati parti
prendono a loro carico le spese relative allo svolgimento delle riunioni degli
Stati parti e del Comitato compreso il rimborso alle Nazioni Unite di ogni
spesa, quale i costi del personale e dei locali, sostenuta dalle Nazioni Unite
ai sensi del paragrafo 10 bis di questo articolo.
Articolo 44
1. Gli Stati parti
s'impegnano a sottoporre al Comitato, tramite il Segretario generale delle
Nazioni Unite, rapporto sulle misure da essi adottate per applicare i diritti
riconosciuti nella presente Convenzione e sui progressi compiuti nella
realizzazione di questi diritti:
- a) entro due anni
dall'entrata in vigore della presente Convenzione per gli Stati parti
interessati;
- b) successivamente ogni
cinque anni.
2. I rapporti redatti in
base a questo articolo indicheranno i fattori e le eventuali difficoltà che
impediscano agli Stati parti di assolvere pienamente gli obblighi previsti nella
presente Convenzione. I rapporti devono anche contenere informazioni sufficienti
che consentano al Comitato di avere un'idea precisa in merito all'attuazione
della Convenzione in quel paese.
3. Lo Stato parte che
abbia presentato un rapporto iniziale completo non è tenuto nei successivi
rapporti, trasmessi ai sensi del paragrafo I/b a ripetere le informazioni di
base precedentemente tornite.
4. Il Comitato può
richiedere agli Stati parti ogni ulteriore informazione relativa
all'applicazione della Convenzione.
5. il Comitato sottoporrà
all'Assemblea generale delle Nazioni Unite, tramite il Consiglio economico e
sociale, ogni due anni, rapporti sulle proprie attività.
6. Gli Stati parti
s'impegneranno a garantire un'ampia diffusione ai loro rapporti nel proprio
paese.
Articolo 45
Allo scopo di promuovere l'effettiva applicazione della
Convenzione e di incoraggiare la cooperazione internazionale nel campo
disciplinato della Convenzione medesima:
- a) Le agenzie
specializzate, l'UNICEF ed altri organismi delle
Nazioni Unite hanno il diritto
di farsi rappresentare in occasione dell'esame dell'applicazione delle
disposizioni della presente Convenzione tacenti capo al loro mandato. Il
Comitato può invitare le agenzie specializzate, l'UNICEF
e qualsiasi altro organismo competente che riterrà appropriato a fornire pareri sull'applicazione
della Convenzione nei settori di rispettiva competenza. Esso può invitare le
agenzie specializzate e l'UNICEF a sottoporgli rapporti sull'applicazione della
Convenzione nei settori di rispettiva competenza.
- b) Il Comitato trasmette,
se lo ritiene opportuno, alle agenzie specializzate, all'UNICEF e ad altri
organismi competenti qualsiasi rapporto degli Stati parti che contenga una
richiesta o indichi un bisogno di consulenza o di assistenza tecnica sulla base
delle osservazioni e dei suggerimenti del Comitato eventualmente espressi su
questa richiesta o indicazioni;
- c) Il Comitato può
raccomandare all'Assemblea generale di chiedere al Segretario generale di
intraprendere a suo nome studi su temi specifici relativi ai diritti del
fanciullo;
- d) Il Comitato può
formulare suggerimenti e raccomandazioni in ordine generale basati sulle
informazioni ricevute a norma degli articoli 44 e 45 della presente Convenzione.
Tali suggerimenti e raccomandazioni saranno trasmessi ad ogni Stato parte
interessato e sottoposti all'attenzione dell'Assemblea generale unitamente agli
eventuali commenti degli Stati parti.
TERZA PARTE

Articolo 46
La presente Convenzione è aperta alla firma di tutti gli
Stati.
Articolo 47
La presente Convenzione è soggetta a ratifica. Gli strumenti
di ratifica saranno depositati presso il Segretario generale dell'organizzazione
delle Nazioni Unite.
Articolo 48
La presente Convenzione resterà aperta all'adesione di
qualsiasi Stato. Gli strumenti di adesione verranno depositati presso il
Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 49
1. La presente
Convenzione entrerà in vigore trenta giorni dopo la data del deposito presso il
Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione.
2. Per lo Stato che
ratifichi la presente Convenzione o vi aderisca dopo il deposito del ventesimo
strumento di ratifica o di adesione, la Convenzione entrerà in vigore trenta
giorni dopo il deposito dello strumento di ratifica o di adesione da parte di
tale Stato.
Articolo 50
1. Ogni Stato parte può
proporre un emendamento e depositarne il testo presso il Segretario generale
dell'organizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le
proposte di emendamento agli Stati parti chiedendo loro di informarlo se sono
favorevoli alla convocazione di una conferenza degli Stati parti per esaminare
delle proposte e metterle ai voti. Qualora nei quattro mesi successivi alla data
di tale comunicazione, almeno un terzo degli Stati parti si pronunci a favore di
tale conferenza, il Segretario generale convocherà la conferenza sotto gli
auspici delle Nazioni Unite. Qualsiasi emendamento adottato dalla maggioranza
degli Stati parti presenti e votanti alla conferenza verrà sottoposto
all'approvazione dell'Assemblea generale delle Nazioni Unite.
2. Qualsiasi emendamento
adottato in conformità al paragrafo 1 di questo articolo entra in vigore una
volta approvato dall'Assemblea ed accettato dalla maggioranza dei due terzi
degli Stati parti della presente Convenzione.
3. Dopo la sua entrata in
vigore, l'emendamento vincola quegli Stati che lo abbiano accettato, mentre gli
altri Stati restano vincolati dalle disposizioni della Convenzione e da
qualsiasi emendamento essi abbiano accettato.
Articolo 51
1. Il Segretario generale
riceverà e comunicherà a tutti gli Stati il testo delle riserve apposte dagli
Stati al momento della ratifica o dell'adesione.
2. Non sarà consentita
una riserva incompatibile con l'oggetto e gli scopi della presente Convenzione.
3. Le riserve possono
essere ritirate in qualsiasi momento mediante notifica indirizzata al Segretario
generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite, che ne informerà gli Stati
parti. Tale notifica avrà effetto alla data in cui sarà stata ricevuta dal
Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.
Articolo 52
Uno Stato parte può denunciare la presente Convenzione
mediante notifica scritta al Segretario generale dell'organizzazione delle
Nazioni Unite. La denuncia avrà effetto un anno dopo la data in cui il
Segretario generale ne avrà ricevuto la notifica.
Articolo 53
Il Segretario dell'organizzazione delle Nazioni Unite è il
depositario della Convenzione.
Articolo 54
La presente Convenzione, i cui testi in arabo, cinese,
francese, inglese, russo e spagnolo fanno ugualmente fede, sarà depositata
presso il Segretario generale dell'organizzazione delle Nazioni Unite.