QUALI FARMACI SONO DETRAIBILI?
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Riferimenti:
Risoluzione 396/E del 22 ottobre 2008
www.agenziaentrate.it/ilwwcm/resources/file/ebcab9424f96e0c/
ris%20396E%20del%2022%20ottobre%202008.pdf
Sommario
Definizione di prodotto medicinale:
- ogni sostanza o associazione di sostanze presentata come avente proprietà curative o profilattiche delle malattie umane;
- ogni sostanza o associazione di sostanze che può essere utilizzata sull'uomo o somministrata all'uomo allo scopo di ripristinare, correggere o modificare funzioni fisiologiche, esercitando un'azione farmacologica, immunologica o metabolica, ovvero di stabilire una diagnosi medica.
Il 730 parla chiaro, si possono detrarre solo i farmaci.
E molti dei prodotti presenti in farmacia (medicazione, dietetici, alimenti, profumeria)
non sono medicinali. Molte persone non riescono a comprendere in pieno la differenza
che c’è tra un farmaco e un parafarmaco, e pensano che tutti i prodotti venduti in faramcia
siano detraibili dalle tasse.
La legge 27 dicembre 2006, n. 296 (legge finanziaria per il
2007), ha introdotto nuovi obblighi in materia di certificazione delle spese
sanitarie relative all’acquisto di medicinali.
In particolare, i commi 28 e 29 dell’art. 1 della legge sopra citata,
apportando modifiche agli artt. 10, comma 1, lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del
Tuir, dispongono che per la deduzione e detrazione relativa all’acquisto di
medicinali, è necessario che tali spese siano certificate da fattura o scontrino fiscale
contenente la specificazione della natura, qualità e quantità
del prodotto e il codice fiscale del destinatario.
La norma prevede che per gli scontrini emessi dal 01/01/2008 è obbligatoria
l’indicazione della natura, qualità e quantità del bene acquistato nonché del codice
fiscale del destinatario.
Ne consegue che, per le spese sanitarie relative all’acquisto di medicinali effettuate
a decorrere dal 1° gennaio 2008, si conferma che non potranno essere considerati
validi i documenti privi delle caratteristiche individuate dagli artt. 10, comma 1,
lett. b), e 15, comma 1, lett. c), del Tuir, così come modificati dalla legge
n. 296 del 2006. Pertanto, dal 01/01/2008, non è più possibile scrivere a penna
il codice fiscale sugli scontrini che non lo riportano stampato.
Affinché il prodotto sia detraibile deve essere classificato come
farmaco o medicinale (risoluzione 5 luglio 2007, n. 156).
Ciò serve ad escludere i prodotti attinenti ad altre categorie
merceologiche disponibili in farmacia.
Sono detraibili i medicinali della medicina ufficiale.
Per comprendere se si tratta di un medicinale ufficiale
osservare il codice Minisan (codice ministeriale), ovvero un codice che sta subito sotto
il codice a barre (codice a lettura ottica). Detto codice
inizia sempre con "A0"; tutte le altre combinazioni indicano: parafarmaci,
dietetici, profumeria.
Per esempio, sotto il codice a barre dell'Aspirina troviamo "A004763037".
Sono detraibili i medicinali "generici" o "equivalenti".
Questi corrispondono a classi di medicinali che trovano riscontro nel
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dove sta scritto:
b) medicinale generico: un medicinale che ha la stessa composizione qualitativa
e quantitativa di sostanze attive e la stessa forma farmaceutica del medicinale
di riferimento, nonché una bioequivalenza con il medicinale di riferimento dimostrata
da studi appropriati di biodisponibilità (...).
Il medicinale generico è definito equivalente ai sensi dell'articolo 1-bis del
decreto-legge 27 maggio 2005, n. 87, convertito, con modificazioni, dalla legge
26 luglio 2005, n. 149.
Si riconoscono perché riportano sulla confezione esterna la seguente dicitura:
"Medicinale generico" o "Medicinale equivalente".
Sono detraibili i medicinali senza obbligo di prescrizione medica (definiti "S.O.P.")
Questi medicinali si dividono in due categorie:
- Prodotti da banco (O.T.C.) o di automedicazione.
Sono quelli che, per composizione e terapia, sono concepiti e realizzati
per essere utilizzati senza l’intervento di un medico (art. 3, D.Lgs. N. 539/92, art. 3. D.Lgs. n. 541/92).
Vengono utilizzati per il trattamento di disturbi passeggeri o di lieve entità.
- Prodotti senza prescrizione (S.P.) o di automedicazione su consiglio.
Sono quelli liberamente vendibili dal farmacista che può consigliarli e venderli
(art. 3, comma 2, del D.L. vo n. 539/92).
Li si può identificare perché sulla sull’involucro esterno del farmaco
è riportata la seguente indicazione:
"Medicinali di automedicazione" oppure "Medicinale non soggetto a prescrizione medica".
Questi medicinali si possono detrarre compilando un apposito modulo di autocertificazione,
con: nome, cognome, codice fiscale, residenza, una dichiarazione di responsabilità ai
fini dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nome del medicinale, scontrino,
data e firma.
Sono detraibili i prodotti omeopatici.
Questi sono medicinali a tutti gli effetti come è stabilito nel
Decreto Legislativo 24 aprile 2006, n. 219, dove sta scritto:
d) medicinale omeopatico: ogni medicinale ottenuto a partire da sostanze denominate
materiali di partenza per preparazioni omeopatiche o ceppi omeopatici, secondo un processo
di produzione omeopatico descritto dalla farmacopea europea o, in assenza di tale
descrizione, dalle farmacopee utilizzate ufficialmente negli Stati membri della Comunità
europea; un medicinale omeopatico può contenere più sostanze.
Non tutti i prodotti messi in commercio da ditte produttrici di farmaci omeopatici
sono registrati come farmaci omeopatici.
Quelli detraibili si riconoscono perché riportano sulla confezione esterna la seguente dicitura:
"Medicinale omeopatico" o "Farmaco omeopatico".
Questi medicinali si possono detrarre compilando un apposito modulo di autocertificazione,
con: nome, cognome, codice fiscale, residenza, una dichiarazione di responsabilità ai
fini dell’art. 76 del DPR 28 dicembre 2000 n. 445, nome del medicinale, scontrino,
data e firma.
Sono detraibili i prodotti fitoterapici (a base di erbe),
ma devono essere approvati dall'AIFA (Agenzia Italiana del Farmaco).
I prodotti approvati si riconoscono perché sulla confezione esterna e sullo scontrino,
portano la dicitura "medicinali".
Gli altri prodotti a base di erbe, che non hanno l’autorizzazione
all’immissione in commercio, anche se talora esplicano una qualche attività
farmacologica, non possono essere definiti medicinali (informazioni tratte dal
sito del Ministero della Salute). Essi, sullo scontrino sono definiti "parafarmaci",
e non possono essere detratti.
Che i prodotti fitoterapici approvati dall'AIFA siano dei medicinali viene
specificato nella Risoluzione 396/E del 22 ottobre 2008, dove sta scritto:
Relativamente ai prodotti fitoterapici, il d. lgs. 24 aprile 2006, n. 219,
emanato in attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di
modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso
umano, nonché della direttiva 2003/94/CE, definisce, all’art. 1, lett. ll),
medicinale di origine vegetale o fitoterapico
"ogni medicinale che contiene esclusivamente come sostanze attive una o più sostanze
vegetali o una o più preparazioni vegetali, oppure una o più sostanze vegetali in
associazione ad una o più preparazioni vegetali".
I medicinali fitoterapici sono ufficialmente approvati dall’AIFA
(Agenzia Italiana del Farmaco), che ne autorizza l’immissione in commercio
dopo averne verificato la qualità, l’efficacia e la sicurezza. Tali medicinali
possono essere venduti esclusivamente nelle farmacie, alcuni dietro
presentazione di ricetta medica ed altri come medicinali senza obbligo di
prescrizione o medicinali da banco.
Sono detraibili gli integratori alimentari, se assunti a scopo curativo
(fonte: rivista "PRIMO PIANO FISCALE").
L'Agenzia delle Entrate, tramite numero verde (848.800.444), in relazione alla possibilità
di portare in detrazione gli integratori alimentari ha dato il seguente chiarimento:
"i prodotti integratori alimentari prescritti da un medico specialista a scopo curativo
possono essere detratti ai sensi dell'articolo 15 del TUIR". Tale risposta è stata
pubblicata sulla rivista "Fisco oggi" del 29-11-2006, e resa nota da Federfarma con
Circolare UTP LC/1276/F7/PE del 24 gennaio 2007.
Successivamente un contribuente presentava alla Direzione Regionale delle Entrate
della regione Emilia Romagna il seguente interpello:
- l'acquisto di integratori alimentari, una volta accertata la finalità medico-sanitaria curativa o preventiva, debba essere considerata una "spesa medica", come tale detraibile.
- la prova della finalità curativa/preventiva è costituita dalla prescrizione del medico, competente in relazione alla singola patologia. Pertanto, per le finalità mediche connesse a problematiche di medicina generale, costituiscono spese mediche anche quelle per l'acquisto degli integratori prescritti dal medico di base.
- in analogia con quanto previsto per l'acquisto di medicinali, la documentazione della spesa sostenuta sarà costituita dallo scontrino parlante (o fattura) indicante natura, quantità e qualità dell'integratore acquistato (salve le semplificazioni concesse dall'Agenzia per il periodo 1 luglio 2007 - 31 dicembre 2007).
A tale interpello la Direzione Regionale delle Entrate per l'Emilia Romagna dava parere positivo (risposta Prot. 909-55477/2008 dell' 8 ottobre 2007).
Pertanto. i prodotti detti "integratori alimentari", se prescritti da un medico
specialista a scopo curativo, possono essere detratti ai sensi dell'articolo 15 del TUIR.
La stessa cosa vale se a prescriverli è il medico di base.
Per detrarli occorre
lo scontrino parlante che indica nome del prodotto, quantità e il codice fiscale
dell'assistito. Come per la detrazione dei prodotti non rimborsati dal Servizio sanitario,
ma per i quali ci vuole prescrizione medica, anche in questo caso è bene allegare
la ricetta allo scontrino fiscale "parlante".
Altri prodotti detraibili.
- Gli occhiali da vista e i liquidi per lenti;
- Le attrezzature sanitarie (macchine per aerosol o per
la misurazione della pressione sanguigna, aghi, siringhe, eccetera);
- I medicinali per la cura di animali legalmente
detenuti a scopo di compagnia o per pratica sportiva (tale spesa confluisce
nella voce "spese veterinarie" che beneficiano della detrazione del 19% sulla
parte eccedente i 129,11 nel limite massimo di 387,34 euro);
- Talune specialità farmaceutiche o mezzi ausiliari di
un organo carente o menomato nella sua funzionalità (sono elencati nel decreto
332 del 27 agosto 1999 emanato dal ministero della Sanità: ad esempio i
pannoloni per incontinenti).
Non sono detraibili i prodotti riportanti la dicitura "parafarmaco".
di cui all’art. 15, comma 1, lett. c), del Tuir.
Essi, non possono essere detratti in quanto, pur in presenza di ricetta specialistica,
non possono essere equiparati a medicinali, poiché non vantano proprietà di tipo
terapeutico. Tra essi sono compresi: prodotti fitoterapici, integratori alimentari,
colliri e pomate.
Non sono detraibili gli integratori alimentari.
perché vengo considerati come alimenti (vedi risoluzione 20 giugno 2008, n. 256).
Diventano detraibili se sono prescritti dal medico (vedi sopra).
Tratto da www.fiscoetasse.it/forum/mod-730/62632-farmaci-parafarmaci
-omeopatici-un-po-di-chiarezza.html
Per la nostra legislazione si definisce "farmaco" o "medicinale" tutti e solo quei prodotti che sono *registrati* dal ministero come tali.
Dal punto di vista della rimborsabilità i farmaci si suddividono in
- 1) Farmaci di fascia "A".
Detti farmaci "essenziali" si tratta di quei medicinali utilizzati
per patologie gravi acute o croniche che sono interamente rimborsabili
dal Servizio Sanitario Nazionale.
Sono sotto obbligo di ricetta medica.
Nota bene: la vecchia "fascia B" che comprendeva farmaci parzialmente
rimborsabili dal SSN non esiste più, alcuni dei farmaci presenti in
essa sono finiti in fascia A, altri in fascia C.
- 2) Farmaci di fascia "C".
Medicinali non essenziali sono utilizzati per patologie di lieve
entità, o considerate minori, e sono a totale carico del paziente
Sono anch'essi sotto obbligo di ricetta medica.
- 3) Farmaci SOP.
Farmaci Senza Obbligo di Prescrizione. Sono medicinali a tutti gli
effetti, non sono rimborsabili dal SSN, ma per essi non esiste obbligo
di ricetta medica.
- 4) Farmaci OTC.
Sono i cosiddetti "farmaci da banco", non rimborsabili, non richiedono
ricetta. La differenza principale con i SOP, è che degli OTC è
consentita la pubblicità diretta al pubblico (TV, stampa eccetera),
che invece non è consentita per i SOP.
TUTTI questi farmaci sono accomunati da una cosa importante, che è
il "Foglietto illustrativo" (detto anche il "bugiardino"), documento di estrema importanza:
è rilasciato dal Ministero, non dal produttore, ed in esso sono riassunte le
caratteristiche farmacologiche, le indicazioni terapeutiche, i
dosaggi, gli effetti tossici, le avvertenze per l'uso eccetera COME DA
REGISTRAZIONE MINISTERIALE.
TUTTI gli altri prodotti che si vendono in farmacia, erboristeria,
eccetera, prodotti omeopatici compresi (questi ultimi però detraibili), NON sono medicinali, dal punto
di vista legale-merceologico, e NON hanno foglietto illustrativo.
Possono anche avere allegato un foglietto di spiegazioni rilasciato
dal produttore , ma non è obbligatorio, non è rilasciato dal
ministero, e non è la stessa cosa, dal punto di vista legale, del
foglietto illustrativo di un farmaco. Sono "PARAFARMACI".
La classificazione dei parafarmaci è un problematica perché non è
strettamente regolamentata come quella dei farmaci, per esempio si
parla (a mio avviso impropriamente) di "farmaci omeopatici", ma essi
non rientrano nella classificazione di cui sopra, non hanno obbligo di
ricetta, non hanno foglietto illustrativo eccetera ma detraibili mentre
integratori alimentari, fitofarmaci, e via dicendo rientrano tutti in
questa categoria.
Per complicare le cose va tenuto presente che
accade anche che uno stesso principio attivo possa essere venduto come
parafarmaco o farmaco OTC o farmaco classe C eccetera ma non detraibili.
Perché la cosa dipende molto anche dal tipo di registrazione che è
stata affettuata, da quando (le norme per la registrazione hanno
subito molti cambiamenti nel corso degli anni) eccetera.